Guida alle colonnine di ricarica condominiali

Se non avete ancora trovato sul web un articolo che parli in modo esauriente di colonnine di ricarica condominiali, allora non potete che fermarvi qui e dare un’occhiata a ciò che vi racconterò!

colonnine di ricarica condominiali

Colonnine di ricarica auto elettriche

Le colonnine di ricarica di auto elettriche sono delle stazioni di rifornimento di energia elettrica destinata a ricaricare la nostra auto elettrica.

Le colonnine di ricarica hanno forme e dimensioni diverse tra loro: possono essere a palo, a parete, a colonna o addirittura portatili.

Le colonnine di ricarica di auto elettriche si suddividono in private, semipubbliche e pubbliche.

Installazione di colonnine di ricarica di auto elettriche

Solitamente é bene installare le colonnine di ricarica in posti ben visibili, affinché possano essere facilmente individuabili da parte di potenziali clienti e possibilmente vicine al quadro elettrico generale.

L’installazione di colonnine di ricarica è molto semplice (se vi fate aiutare dal vostro elettricista!); queste arrivano già pronte sul luogo di installazione, sono già assemblate e collaudate. Quindi l’unica cosa da fare è portare una linea elettrica dedicata fino all’area in cui si decide di installare la colonnina. La linea elettrica che alimenta la colonnina di ricarica della vostra auto elettrica, deve essere protetta con un magnetotermico differenziale 0,03A classe A.

Le modalità di installazione sono:

  • Wall-box (sistema di ricarica a parete), con una presa di ricarica per ogni stazione, una stazione di ricarica per ogni posto auto;
  • Colonnina 1x, con una presa di ricarica per ogni stazione, una stazione di ricarica per ogni posto auto;
  • Colonnina 2x, con due prese di ricarica per ogni stazione, una stazione di ricarica ogni due posti auto (ricarica contemporanea);
  • Gomito 2x, con due prese di ricarica per ogni stazione, una stazione di ricarica per ogni due posti auto (ricarica contemporanea).

Normativa colonnine di ricarica auto elettriche

Con l’introduzione della legge n. 134 del 7 Agosto del 2012, abbiamo finalmente dato un grande via al green, alla ecosostenibilità e alla mobilità sostenibile. Una serie di disposizione governative finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile, mediante misure volte alla progettazione e realizzazione di reti per la ricarica dei veicoli elettrici e all’acquisto di auto elettriche e/o ibride.

Ma solo il Dlgs 257/2016, in vigore dal 13/01/2017, stabilisce che entro il 31 dicembre 2020 dovrà esserci “un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico”, affinché la diffusione di auto elettriche non trovi ostacoli.

La normativa stabilisce l’installazione di colonnine di ricarica nelle città metropolitane, aree urbane ed extraurbane, statali ed autostrade. Si prevede l’obbligo di predisporre punti di ricarica anche nei condomini di nuova costruzione, con almeno 10 unità abitative, quelli non residenziali con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati e quelli molto datati che abbiano subito una ristrutturazione molto importante.

Il numero delle prese da installare dovrà essere pari il 20% dei posti auto totali per quanto concerne i condomini, ed uguale ai posti auto totali per le altre strutture.

Nei condomini è possibile installare colonnine di ricarica se approvate dall’assemblea condominiale, in prima o seconda convocazione con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’art. 1136 del codice civile.

Se la richiesta proviene dal singolo condomino, questi dovrà presentare all’amministratore una richiesta di apposizione di una colonnina in una zona comune condominiale. L’amministratore entro i 30 giorni dovrà convocare l’assemblea. Nel caso in cui l’assemblea non dia il benestare all’installazione, il condomino richiedente potrà comunque installare, a proprie spese, tali colonnine, ponendo attenzione a non danneggiare le parti comuni o alterare la sicurezza e il decoro dell’edificio e attenzionando anche gli spazi di parcheggio comuni.

Se altri condomini intenderanno avvalersene successivamente, lo potranno fare contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione (art. 1121 del codice civile) e le spese per l’utilizzo delle colonnine saranno ripartite in base ai consumi.

Eleonora A.