Alcol test, quando basta l'alito - mobilitasostenibile.it
La Cassazione ha stabilito che basta l’alito per determinare la guida in stato di ebbrezza: cosa dice la sentenza.
Guidare dopo aver bevuto, si sa, è da sempre una delle infrazioni più gravi previste dal Codice della Strada, poiché l’alcol resta tra le principali cause di incidenti, soprattutto nelle ore notturne. Non a caso, negli ultimi anni il tema è stato al centro di nuove misure, come l’introduzione dell’Alcolock e l’inasprimento delle regole sul controllo dei conducenti.
Ma cosa succede se non è nemmeno l’alcoltest a stabilire lo stato di ebbrezza? È proprio questo il punto sollevato da una recente sentenza della Cassazione, che ha stabilito come, in determinate circostanze, le forze dell’ordine possano ritenere un automobilista ubriaco anche solo in base all’odore dell’alito e ad altri segnali evidenti di alterazione.
Tutto nasce da un episodio avvenuto a Brescia. Un automobilista, dopo aver causato un incidente, si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest al momento del controllo da parte degli agenti. Nonostante l’assenza di una prova strumentale, i giudici di merito lo avevano ritenuto colpevole di guida in stato di ebbrezza, basandosi su elementi concreti: l’alito fortemente alcolico, la perdita di autocontrollo e uno stato di evidente alterazione.
L’uomo aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che senza un test non ci fosse una prova certa. Tuttavia, la Suprema Corte ha confermato la condanna: sei mesi di reclusione (con pena sospesa), ammenda di 1.500€ e revoca della patente. La decisione, depositata il 2 giugno 2024, ha fatto discutere, perché sposta il baricentro delle prove dal solo strumento tecnico alle valutazioni dirette delle forze dell’ordine. Ma cosa dice, di preciso, la legge al riguardo?
L’articolo 186 del Codice della Strada stabilisce che è vietato guidare in stato di ebbrezza, con limiti di tasso alcolemico che vanno da 0,5 g/l per la maggior parte dei conducenti fino alla tolleranza zero per neopatentati e professionisti. Finora l’alcoltest era considerato la ‘prova regina’ per accertare l’infrazione.
La Cassazione, però, ha chiarito che l’esame strumentale non costituisce l’unico mezzo di prova: possono bastare elementi sintomatici e obiettivi, come l’alito alcolico, difficoltà motorie, linguaggio sconnesso o comportamenti alterati.
Ciò significa che, in mancanza di alcoltest o in caso di rifiuto, gli agenti possono comunque contestare la guida in stato di ebbrezza, purché le loro valutazioni siano adeguatamente motivate. Una decisione che ha il suo senso logico, ma che non è categorica: come ogni cosa, va valutata caso per caso.
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